Limiti delle assicurazioni auto e moto sulla copertura dei danni provocati






Ogni polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile Auto contiene dei limiti sulla copertura assicurativa, ai quali si deve stare molto attenti nel momento della sottoscrizione del contratto.

Queste limitazioni possono riguardare, per esempio, il numero delle persone coperte dalla polizza nel caso in cui si verifichi un sinistro, oppure possono prevedere delle restrizioni su chi possa o meno guidare l’autoveicolo assicurato.

La RC Auto copre i danni che si provocano ai veicoli coinvolti in un sinistro (con esclusione del proprio veicolo) e alle persone che si trovano al loro interno. In particolar modo i terzi trasportati dovranno fare richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia che assicura il veicolo sul quale viaggiavano (convenzione terzi trasportati).
Un altro principio base della Rc Auto è quello che viene definito “principio di terzietà”, secondo cui le polizze per la circolazione delle auto e delle moto non garantiscono un risarcimento per i danni fisici del guidatore responsabile del sinistro e per i danni materiali causati alle vetture di parenti o eredi dell’assicurato. Danni di questo tipo sono calcolati come risarcimento a carico dell’assicurato stesso. Spesso questa regola vale anche per le auto eventualmente prese a noleggio, e quindi che non siano di proprietà del guidatore.

È chiaro che queste clausole di limitazione sulla copertura assicurativa sono applicate solo nel caso in cui l’assicurato abbia la responsabilità completa del sinistro.

Le attuali norme di regolamentazione delle polizze assicurative prevedono inoltre che il risarcimento possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia la quale, a sua volta, provvederà a farsi rimborsare le spese di tale risarcimento alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro.

Queste regole valgono ovviamente per le polizze di Responsabilità Civile che possiamo definire standard. È ovvio che ogni assicurato, al momento della stipula del contratto, possa richiedere delle clausole particolari e personalizzate, pagando un sovrappremio.

L’importo del premio annuale ovviamente sarà tanto più alto quanto più alto è il numero dei soggetti identificati come conducenti del veicolo.
Al momento della stipula poi si può anche decidere di optare per una clausola di guida esclusiva del veicolo da parte di un solo soggetto, oppure si può prevedere l’eventualità di autorizzare, e quindi assicurare, più guidatori (che devono essere indicati in contratto). Anche in questo ultimo caso il premio da corrispondere sarà più alto.

Esiste anche l’opzione cosiddetta di “guida libera” che prevede una copertura per chiunque sia alla guida, senza necessità di essere identificato nel contratto. In questo caso però il premio rischia di essere davvero molto più alto di quello standard.
L’opzione intermedia, che poi è la più conveniente e la più richiesta, è quella di estendere la copertura assicurativa ai soli componenti di uno stesso nucleo familiare, assicurandosi in tal modo un migliore servizio a prezzi ragionevolmente più contenuti.


Furto auto: alcune semplici regole da seguire






Se si ha la sfortuna di subire il furto di un veicolo è necessario recarsi nel più breve tempo possibile presso una stazione di polizia o dei carabinieri per sporgere una denuncia.
Nel caso in cui nel veicolo fossero stati lasciati il libretto di circolazione e il certificato di proprietà (sarebbe buona norma portarli con sé quando si scende dal veicolo), la procedura richiede un tempo maggiore, poiché bisogna dichiarare il furto anche di questi documenti all’agente che redige la denuncia. Un’eventuale omissione di questo dettaglio può comportare il mancato ottenimento del risarcimento previsto dalla polizza furto, in quanto le compagnie assicuratrici pretendono la consegna di una copia di questi due documenti o l’attestazione che sono stati rubati insieme al veicolo.

La richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice va fatta entro 3 giorni da quando si è verificato il furto, tramite la consegna dei documenti al proprio agente, oppure direttamente alla sede dell’assicurazione attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando l’originale della denuncia o una copia autenticata.
Qualora il veicolo dovesse essere ritrovato, l’assicurato è obbligato a consegnare o ad inviare anche il verbale di ritrovamento redatto delle forze dell’ordine competenti. Se invece il veicolo non viene recuperato, la compagnia liquida il risarcimento del danno entro un termine che solitamente è di 30 giorni dalla richiesta.

L’assicurato ha diritto all’indennizzo soltanto quando insieme alla denuncia consegna alla compagnia un ulteriore documento. Si tratta della certificazione di perdita del possesso rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), alla quale deve seguire anche il certificato di chiusura delle indagini che comprova l’esito negativo delle ricerche condotte dalla forze di polizia per il ritrovamento dell’auto.
Un ulteriore onere è previsto a carico dell’assicurato con auto in leasing. In questo caso, infatti, deve farsi rilasciare dalla società di leasing un documento attestante le somme (rate) pagate fino a quel momento e le rate rimanenti.
Mentre per la Rc Auto è possibile richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto a causa del furto, per la polizza furto è obbligatorio pagare il premio fino alla scadenza annuale della copertura, nonostante non si disponga più del veicolo.


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