Polizza furto e incendio
Quando si stipula una normale copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale, la Rc Auto, non tutti sanno che non vengono inclusi gli eventuali danni che possono derivare dall’incendio del veicolo. Tantomeno il proprietario di un’auto riceverà un indennizzo qualora dovesse subirne il furto.
E’ per tali motivi che le compagnie assicuratrici forniscono ai propri assicurati delle garanzie aggiuntive e facoltative come la polizze furto e incendio.
Solitamente queste due coperture vengono vendute insieme, ma alcune compagnie assicuratrici permetto di scegliere se acquistarne una o tutt’e due.
Bisogna fare però una precisazione, chi sceglie un’assicurazione per il furto viene risarcito non soltanto quando il veicolo viene rubato, ma anche quando avviene un tentativo di furto dal quale derivino piccoli danneggiamenti o addirittura la distruzione totale del mezzo assicurato.
La stessa copertura si estende a componenti o parti del veicolo, con la sola esclusione di eventuali oggetti e beni presenti nell’abitacolo o nel baule, anche se questi vengono rubati insieme al veicolo.
Il premio annuo da pagare è proporzionale al valore dell’auto al momento della sottoscrizione della polizza o al momento del rinnovo annuale. Lo stesso criterio viene adottato dalle compagnie per indennizzare l’assicurato, cioè con il passare del tempo il veicolo subisce un deprezzamento, che di anno in anno deve essere ristabilito dall’assicuratore consultando le quotazioni presenti su Eurotax o Quattroruote.
Quando si subisce il furto del veicolo, l’assicurato (se l’assicurazione non è già scaduta) ha il diritto di ottenere la restituzione del premio pagato per la Rc Auto, ma non goduto totalmente.
Facendo un esempio: se ad una persona rubano l’auto quando mancano ancora 4 mesi alla scadenza della polizza, potrà ottenere la restituzione della parte di premio già pagata, al netto delle tasse, corrispondente ai 4 mesi rimanenti.
Questo invece non avviene per quanto riguarda il premio della polizza furto, in quanto non si ha diritto ad alcuna restituzione poiché deve essere pagato anche dopo il furto, fino alla scadenza annuale prevista.
La copertura incendio offre una tutela allargata, cioè non si limita a risarcire i danni causati da un incendio, ma comprende altresì i danni derivanti dalla caduta di un fulmine o dallo scoppio di oggetti presenti nel veicolo o di parti del motore e dell’impianto elettrico.
Come per il furto, l’assicurazione incendio risarcisce il danno limitatamente al valore del veicolo con esclusione degli oggetti contenuti, ed anche in questo caso può limitarsi a reintegrare il valore di alcune parti oppure l’intero valore del veicolo, in caso di distruzione totale.
Una limitazione presente in questa polizza riguarda le cause dell’incendio, infatti non vengono risarciti gli incendi che si verificano per dolo o colpa grave, e quelli provocati da un congiunto dell’assicurato.
Alcune polizze, poi, prevedono l’estensione della copertura furto e incendio anche ad alcune strumentazioni contenute nella vettura. Si tratta degli impianti stereo o dei navigatori incorporati, i quali possono essere assicurati pagando un sovrappremio.
