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	<title>Mondo Assicurazioni</title>
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	<description>Tutto su assicurazioni e polizze assicurative</description>
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		<title>Assicurazione per impianti solari per la produzione di energia elettrica</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[polizza impianti]]></category>

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		<description><![CDATA[Assicurare un impianto fotovoltaico è spesso imposto dai contratti degli installatori di impianti che a fronte di molti vantaggi devono ovviamente assicurare di non perdere il capitale. Ecco alcune polizze in merito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Decidendo di investire una certa somma in denaro per installare <b>pannelli elettrici fotovoltaici</b> sul tetto della propria abitazione o azienda, bisogna mettere in conto che spesso alcuni contratti con le ditte fornitrici obbligano il cliente a <b>stipulare una polizza assicurativa</b> per proteggere il costoso materiale.<br />
Un’assicurazione serve sia a garantire la continuità del guadagno anche in caso di danneggiamento o malfunzionamento dell’impianto, sia a non farci sborsare denaro nel caso di furto o danneggiamento.</p>
<p>Di seguito riportiamo l’esempio di <b>tre tipi di contratti assicurativi</b> per farvi capire di cosa si tratta più nel dettaglio.</p>
<p><b>Zurich – Solar Power All Risk</b><br />
Questa polizza offre una copertura di partenza denominata “Property”; questa può essere ampliata aggiungendo delle opzioni proprio come accade per le polizze auto ad esempio.<br />
Essa copre i danni che possono causare gli incendi, i fenomeni atmosferici, le rotture di tipo strutturale dell’impianto, oppure le rotture elettriche.<br />
Oltre alla normale garanzia del produttore, questa polizza copre anche problemi che potrebbero derivare da materiale difettoso o sovratensioni elettriche oppure atti vandalici.<br />
Importante è anche la copertura per terze persone: pensiamo ad esempio a una tromba d’aria che fa ricadere su alcuni passati dei pezzi della struttura.<br />
Come tutte, o quasi le polizze di questo tipo, anche la Zurich risarcisce il cliente in caso di mancato guadagno.</p>
<p><b>“Sole amico” del Gruppo Fondiaria SAI</b><br />
La polizza “Sole amico” è dedicata ad non inferiore ai 3 kWp, e risarcisce il cliente nel caso in cui le celle fotovoltaiche dovessero venire danneggiate da agenti atmosferici di qualunque tipo, oppure da un guasto in generale e furto.<br />
In caso di straordinaria manutenzione in cui l’impianto non dovesse produrre energia, questa polizza risarcisce per il mancato guadagno.<br />
Aumentando il premio assicurativo sarà possibile ottenere un risarcimento derivato da danni causati da atti vandalici, furto o rapina.<br />
Una valida opzione da considerare è la Kasko, ovvero un contratto all-inclusive che copre l’impianto da qualunque tipo di danneggiamento, inclusi quelli eventualmente procurati a edifici adiacenti l’impianto.</p>
<p><b>Consorzio CAES – Consorzio Assicurativo Etico Solidale</b><br />
Nella sostanza è simile alle tante polizze di questo tipo presenti sul mercato ma il fatto di essere solidale garantisce che la spesa sostenuta contribuirà a sviluppare le aree più depresse e povere del mondo, finanziando progetti e iniziative in nazioni dove la popolazione è meno fortunata.<br />
Questa polizza copre danni ad impianti con potenze da 0 a 200 kWp garantendo un indennizzo per danni provocati da un qualsiasi evento improvviso e accidentale; in questi sono inclusi gli eventi atmosferici, l’incendio, gli accadimenti socio politici, i guasti meccanici o elettrici. Esiste anche l’opzione contro il furto.</p>
<p>Solitamente quando si tratta di assicurare impianti fotovoltaici superiori a 50 kWp, quasi tutte le assicurazioni pretendono che il sito sia munito di <b>videosorveglianza</b>.</p>
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		<title>Se aumenta l&#8217;assicurazione è anche colpa delle province</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/aumento-assicurazione-province/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione moto economica]]></category>
		<category><![CDATA[migliore assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare assicurazione auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando aumenta il costo dell'assicurazione e prima di tutto colpa delle società assicurative, ma subito dopo vengono le province.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Al governo Monti pare interessare solo il pareggio di bilancio. Quindi ecco che arrivano IMU e addizionale Irpef (solo per nominarne alcune conosciute) ad ammazzare ulteriormente gli italiani.</p>
<p>Però pochi sanno che <b>dal 2010 le province</b> hanno facoltà di imporre una <b>tassa sull’assicurazione</b> delle auto. E’ proprio così: esiste anche una tassa sull’assicurazione delle auto!</p>
<p>E così dal 2010 ad oggi sono state prima 36 e poi altre 32, per un <b>totale di 68</b>, le province ad aumentare ulteriormente questa imposta, portandola nel 2012 al <b>15,1%</b> del costo della polizza auto. Insomma, su 800 euro di assicurazione auto, 120 euro finiscono alla regione.</p>
<p><b>Tra il 2010 e il 2011, l’aumento è stato dell’1,5%, mentre dal 2011 al 2012 sarà di un ulteriore 2,5%.</b></p>
<p>Il <b>segretario confederale</b> della Uil, Guglielmo Loy, ha sottolineato il fatto che: <i>“<b>L’imposta Rc Auto</b> da sola, con oltre 1,8 miliardi, rappresenta il <b>40,9% del totale delle entrate</b> da tasse e tributi delle Province che ammontano ad oltre 4,4 miliardi di euro. Per i contribuenti si tratta di un <b>aumento medio per il 2012 di 11 euro annui</b>, passando dai 102 euro dello scorso anno a oltre 113 euro per quest’anno. Rispetto al 2010 l’imposta è aumentata di 19 euro. Aumenti che si aggiungono a quelli dei premi assicurativi decisi dalle compagnie”</i>.</p>
<p>Proprio come detto nelle ultime parole di Guglielmo Loy, anche la normale assicurazione è aumentata, quindi <b>esiste un modo per risparmiare?</b></p>
<p>Probabilmente l’unico modo per pagare un po’ meno il costo della propria polizza auto è <b>contrattare il prezzo</b>. Ma come? Soprattutto con le <b>polizze on-line</b> è possibile farsi da soli dei preventivi inserendo i propri dati: in questo modo sapremo subito se la tale compagnia ci farà risparmiare rispetto all’attuale compagnia assicuratrice della nostra auto.<br />
Se avete intenzione di cambiare compagnia assicuratrice, <b>dovete stare molto attenti alla presenza del “tacito rinnovo”</b>. Si tratta di una clausola che dà la facoltà alla nostra assicurazione di rinnovare automaticamente il contratto. Se nel vostro contratto è presente questa particolarità, <b>dovrete disdire la polizza entro i termini indicati</b> inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato; diversamente rischierete di non poter cambiare assicurazioni o, peggio, di avere una doppia assicurazione sul vostro mezzo.</p>
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		<title>Risarcimento diretto da parte delle assicurazioni dopo un incidente</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/risarcimento-diretto-assicurazione/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso veloce incidente]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento diretto incidente]]></category>
		<category><![CDATA[soldi veloci incidente auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Avere il risarcimento diretto e veloce dopo un incidente è cosa molto facile da quando è stata inserita questa possibilità nel 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Il 1 febbraio 2007 è entrata in vigore la cosiddetta <b>CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto)</b> che permette di richiedere il risarcimento alla propria assicurazione nel caso in cui si è vittima di un incidente stradale.<br />
In questo modo si può ottenere il denaro necessario a riparare il proprio mezzo in modo veloce, a patto, però, che l’incidente rientri nella casistica stabilita dalla legge.</p>
<p>Prima di tale data esisteva una normativa simile alla CARD; si chiamava “convenzione CID” (proprio come il modulo CID) ovvero “convenzione di indennizzo diretto”: in questo modo, l’assicurato poteva chiedere l’indennizzo diretto ma solo se tutte e due le parti coinvolte compilavano il modulo blu. Oggi invece è possibile chiedere l’indennizzo anche senza modulo blu.</p>
<p>Bisogna comunque aggiungere che se si dispone dei <b>dati di tutti e due i mezzi</b> e delle persone coinvolte, la procedura si snellisce e velocizza ancora di più, ma la richiesta può essere fatta anche senza. <b>N.B. Nel caso si abbiano i dati, la procedura dura 30 giorni, diversamente diventano 60.</b><br />
Tenete presente che i dati più importanti sono quelli della persona che ha causato l’incidente, e la targa e la compagnia assicuratrice.</p>
<p>Per <b>ottenere l’indennizzo</b> direttamente dalla propria compagnia, il sinistro deve avere <b>determinate caratteristiche:</b></p>
<ol>
<li>riguardare un incidente avvenuto solo tra 2 veicoli (non più di 2 veicoli);</li>
<li>avvenire entro i confini italiani (inclusi RSM e Città del Vaticano);</li>
<li>non causare eventuali danni fisici oltre il 9% di invalidità permanente;</li>
<li>se il danneggiato era a bordo di un ciclomotore, riceverà il denaro del risarcimento solo se il mezzo è stato immesso in circolazione dopo il 14 luglio 2006 oppure se possiede le nuove targhe a 6 cifre.</li>
</ol>
<p>Successivamente alla compilazione del modulo, esso andrà presentato al proprio assicuratore che compilerà la richiesta di risarcimento del danno. Da quel momento in poi bisogna rendersi disponibili alla <b>visita del perito</b> che dovrà valutare il danno sul veicolo; <b>entro 8 giorni</b> vi contatterà per un incontro.</p>
<p>Se ritenete di avere bisogno di un <b>avvocato</b>, non presentate il modulo alla vostra assicurazione prima di averlo contattato e sentito il suo parere.</p>
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		<item>
		<title>Assicurazione sbalzi elettrici Enel: non serve, a pagare è la società</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-casa/assicurazione-sbalzi-enel/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni casa]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione corrente]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione enel]]></category>
		<category><![CDATA[polizza enel]]></category>

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		<description><![CDATA[Assicurare i propri elettrodomestici dagli sbalzi dell'Enel non serve, in quanto è proprio la società a dover pagare se il voltaggio esce dal range di 207...253 volt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Se siete tra i pochi sfortunati che a causa di uno <b>sbalzo di tensione dell’Enel</b> vi siete ritrovati <b>diversi elettrodomestici bruciati</b>, e per questo avete pensato che una buona soluzione potrebbe essere stipulare un’assicurazione che copra gli sbalzi di corrente, sappiate che non è necessario. Perché? Perche </b>a pagare deve essere l’Enel!</b></p>
<p>Forse il primo elettrodomestico di cui tutti ci siamo dotati dal momento in cui è stato inventato è il frigorifero, ma col passare degli anni in casa nostra sono entrati <b>sempre più apparecchi dalla sofisticata elettronica</b>. Alcuni di questi elettrodomestici sono dotati di alta tecnologia, e questo comporta che gli sbalzi di tensione ne possano bruciare i componenti interni, soprattutto perché alcuni apparecchi restano sempre collegati alla rete elettrica (TV, stereo, lavatrice, forno a microonde, ecc.).</p>
<p>Innanzitutto <b>se volete salvare gli elettrodomestici più sensibili</b>, potreste munire ognuno di loro di almeno uno <b>stabilizzatore di tensione</b> (oppure applicarne uno per tutta la casa): in questo caso la tensione resterà sempre costante a 220 o 230 volt e non subirà mai innalzamenti. Sono apparecchi costosi ma assolutamente indispensabili per TV molto costose ad esempio. Ancora meglio sarebbe impiegare dei <b>gruppi di continuità</b>.</p>
<p>Ritornando all’Enel, da <b>contratto</b> viene garantito che la tolleranza di tensione deve essere +/- 10% rispetto quella nominale che è 230 volt, quindi il range garantito deve essere <b>207…253 volt</b>.</p>
<p>A questo punto, se doveste sospettare che un picco di tensione ha rovinato più apparecchi della vostra casa, dovete <b>contattare un elettricista</b> che vi rilasci una <b>dichiarazione</b> ai fini della richiesta di rimborso da inviare all’Enel.</p>
<p>Una volta avuta la dichiarazione dovreste rivolgervi al numero di assistenza clienti dell’Enel per avere tutti i riferimenti sull’azione risarcitoria. In via confidenziale potreste contattare un avvocato di fiducia per avere un suo parere legare: il vostro avvocato saprà sicuramente che <b>la sentenza n. 11193/2007</b> ha fatto storia. In questa sentenza è stato applicato l’<b>art. 2050 del Codice Civile</b> che riguarda la “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito RIVS – il riferimento online per tutti gli appassionati di veicoli storici</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/nuovo-sito-rivs/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
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		<category><![CDATA[assicurazione auto epoca]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione mezzi storici]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione senza asi]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione senza fmi]]></category>

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		<description><![CDATA[Arriva il nuovo portale del RIVS, il Registro Italiano Veicoli Storici con il quale è possibile assicurare il proprio mezzo di almeno 20 anni di età senza l'iscrizione ASI o FMI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Da oggi tutti gli appassionati di veicoli storici potranno trovare un <strong>nuovo ed interessantissimo punto di riferimento</strong> sul web: si tratta del <strong>nuovo sito del Registro Italiano Veicoli Storici</strong>, ente impegnato su tutto il territorio nazionale dal oltre 10 anni grazie agli oltre 60 club affiliati e ad un numero crescente di iscritti (quasi 10.000 nel solo 2011).</p>
<p>Il nuovo portale difatti, grazie anche ad una <strong>veste grafica innovativa</strong> che consente anche ai possessori di <strong>iPad e iPhone</strong> di connettersi ed accedere a tutte le informazioni, si propone come riferimento imparziale per tutte le tematiche che riguardano i veicoli storici.</p>
<p>Particolare attenzione, come sempre, viene dedicata alla delicata questione assicurativa, per il quale il RIVS offre da sempre ai propri iscritti la possibilità di accedere alle numerose convenzioni, e di sottoscrivere una <strong>polizza assicurativa per veicoli storici senza iscrizione ad ASI o FMI</strong>. Collegandosi alla <strong>pagina preventivo</strong> è estremamente facile valutare la possibilità di assicurare il proprio veicolo: bastano difatti pochi clic per calcolare la quota associativa comprensiva di assicurazione.</p>
<p>Per quanto riguarda invece i nuovi contenuti, oltre all’aggiornamento della <strong>lista raduni</strong> (tutti i club e non solo quelli affiliati possono richiedere l’inserimento gratuito di news e foto), si segnala un’importante novità per gli appassionati più esigenti, e cioè la creazione delle sezioni dedicate a <a title="Preventivo assicurazione auto storica" href="http://www.rivs.it/bollo-auto-storiche.php" target="_blank"><strong>bollo</strong></a> e l’<a title="Preventivo assicurazione auto storica" href="http://www.rivs.it/ipt-per-veicoli-storici.php" target="_blank"><strong>IPT (passaggio di proprietà</strong></a>) per i veicoli storici. Qui le <strong>tematiche burocratiche più spinose</strong> vengono analizzate con estrema lucidità, e affiancate da proposte concrete per ogni situazione e valide per tutte le regioni italiane.</p>
<p>Da ultimo, è stata inserita anche la possibilità di commentare le news e gli articoli, semplicemente accedendo con il proprio account <strong>Facebook</strong>, per poter esprimere la propria opinione e discutere con altri appassionati di tutte le questioni relative al mondo delle auto e moto d’epoca.</p>
<p>“E’ un progetto a cui abbiamo lavorato molto per garantire al nostro Registro un’immagine Nazionale unitaria ed unificata, ma soprattutto per trasferire un messaggio per noi strategico” – dichiara Rossano Nicoletto, Presidente Nazionale – “e cioè: RIVS intende proporsi come riferimento nazionale per tutti coloro che hanno un veicolo storico”.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il DDL 1720-B del 2010 che ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/ddl-1720b-stato-ebbrezza/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[legge tasso alcol]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro patente alcol]]></category>
		<category><![CDATA[tasso alcol patente]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 29 luglio 2010 le pene per chi guida fuori legge si sono inasprite, soprattutto per chi guida in stato di ebrezza, dato che il tasso alcolemico minimo è stato ulteriormente ridotto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
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			</a>
		</div>
<p>Sanzioni pesanti per chi verrà trovato a <b>guidare in stato di ebbrezza</b>. Questo è quanto stabilito dal Disegno di Legge approvato definitivamente dal Senato il 29 luglio 2010 (<b>DDL 1720-B</b>).<br />
Importanti novità, dunque, che renderanno la vita difficile ai conducenti dei veicoli che avranno un <b>tasso alcolemico superiore al minimo stabilito</b> dalla normativa in vigore.</p>
<p>Le novità introdotte dal DDL sono sostanzialmente due:
<ul>
<li>i guidatori con un’età <b>inferiore ai 21 anni</b> non possono bere alcun tipo di bevanda alcolica, lo stesso vale per chi ha conseguito da patente da meno di 3 anni, poiché in caso di test devono risultare con un tasso alcolemico pari a zero;</li>
<li>chi lavora come autista professionale (ad esempio i tassisti) e chi per motivi lavorativi si trova alla guida di mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, non potrà bere nessuna bevanda contenente alcool. Anche queste categorie dovrà avere un livello di alcool nel sangue uguale a zero.</li>
</ul>
<p>La normativa prevede anche <b>una scala di sanzioni</b> che diventa più incisiva con l’aumentare del tasso alcolemico qualora dovessero essere superati i livelli minimi consentiti. In alcuni casi, oltre al pagamento di una cospicua somma di denaro, alla sospensione della patente, alla decurtazione di 10 punti e al fermo del veicolo, viene stabilito anche l’arresto fino ad un massimo di 6 mesi.</p>
<p>Le tecniche adottate dalle forze dell’ordine per <b>accertare lo stato di ebbrezza</b> devono essere svolte nel più totale rispetto dell’integrità fisica dell’individuo, senza essere invasive, con l’utilizzo di <b>etilometri sofisticati</b> (la cosiddetta “prova del palloncino”) e all’occorrenza mediante prove di equilibrio.</p>
<p>Il nuovo codice della strada prevede che i <b>locali in cui si somministrano bevande alcoliche dopo la mezzanotte</b> devono possedere un etilometro per consentire alla clientela di misurare il quantitativo di alcool assimilato.<br />
Quando invece si viene fermati da una pattuglia delle forze dell’ordine l’<b>alcol test</b> viene effettuato con almeno due misurazioni, le quali per essere valide devono essere concordanti dopo un intervallo di 5 minuti l’una dall’altra. Il conducente testato ha inoltre il diritto di farsi consegnare la stampa del risultato.<br />
A questi rilievi ne possono seguire altri, a discrezione degli agenti accertatori, presso la più vicina stazione di polizia.<br />
Quando si verificano <b>incidenti stradali con feriti</b>, gli accertamenti vengono effettuati presso le strutture sanitarie, ed i risultati devono essere obbligatoriamente consegnati alle forze di polizia intervenute.</p>
<p>Lo <b>stato di ebbrezza</b> scatta al superamento di 0,5 grammi/litro e la legge prevede altre due soglie (0,8 e 1,5), oltre le quali le pene vengono maggiorate.<br />
Come specificato all’inizio, vi sono due categorie di conducenti, i minori di 21 anni (o i neopatentati da 3 anni) e gli autisti professionali o di mezzi per trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, che non devono bere alcuna sostanza alcolica, nemmeno un bicchiere di birra o di vino.<br /> <br />
Gli altri guidatori, invece non devono superare gli 0,5 g/l altrimenti viene automaticamente stabilito lo stato di ebbrezza, con conseguente applicazione delle <b>sanzioni previste dal codice della strada</b>.</p>
<p>Spesso si sente dire che le persone alla guida possono rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test. In realtà non vi è nulla di più falso, poiché nei confronti dei più restii vengono applicate le medesime sanzioni previste per chi si mette alla guida con evidente stato di <b>alterazione psicofisica per smodata assunzione di alcolici</b>, cioè oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro, arresto da 3 mesi ad un anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, 10 punti in meno sulla patente, e confisca del veicolo se appartiene al conducente ubriaco. Se è di proprietà di una terza persona, al conducente in stato di ebbrezza viene raddoppiata la durata della <b>sospensione della patente</b>.</p>
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		<title>Clausole di esclusione e rivalsa nelle polizze Rc Auto</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione non paga danni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione rifiuta pagare]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto pagamento assicurazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando si stipula una polizza assicurativa per la propria auto bisogna sempre fare molta attenzione alle clasuole di esclusione e rivalsa per sapere in quale caso l'assicurazione può non pagare i danni.]]></description>
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			</a>
		</div>
<p>Spesso, quando viene stipulata una polizza assicurativa, l’assicuratore propone una condizione contrattuale con la quale viene esclusa la <b>rivalsa</b> da parte della Compagnia.<br />
La rivalsa prevede che in alcuni casi la compagnia assicuratrice, dopo aver risarcito normalmente il danno, possa rivalersi contro l’assicurato e quindi pretendere la <b>restituzione del risarcimento</b>.<br />
Questo avviene soprattutto con le <b>polizze Rc Auto</b>, quando il contratto dispone che nelle situazioni in cui l’assicurato è responsabile del sinistro per aver avuto una <b>condotta colpevole</b>, il risarcimento elargito dalla società di assicurazione viene successivamente richiesto all’assicurato.<br /> <br />
La tipologia delle condizioni che portano una Compagnia a rivalersi nei confronti del responsabile possono variare da compagnia a compagnia. Nella maggior parte dei casi le ipotesi per le quali l’assicurato deve restituire il risarcimento riguardano: la guida senza essere abilitati, la <b>guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe</b>, guida di un veicolo che non ha rinnovato la revisione, oppure quando non si rispetta l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.</p>
<p>I <b>soggetti non abilitati alla guida</b>  sono coloro a cui il Codice della Strada vieta di guidare poiché si trovano alternativamente: sprovvisti di patente, con patente ritirata o sospesa, con patente scaduta.<br />
Può anche accadere che il veicolo coinvolto in un incidente rientri nel <b>trasporto non conforme</b>, perché ad esempio vi è un numero di trasportati maggiore di quello consentito, per aver superato il limite di carico, o ancora, quando il veicolo non è dotato delle protezioni per il trasporto di bambini o animali.</p>
<p>Per ovviare a simili inconvenienti, molte compagnie assicuratrici inseriscono nelle polizze delle condizioni contrattuali in base alle quali, <b>con un aumento del premio, l’assicurato può evitare la rivalsa</b>.</p>
<p>In alcune polizze Rc Auto vengono inserite delle <b>limitazioni</b> che se non rispettate dall’assicurato portano la compagnia ad effettuare la rivalsa. Si tratta di condizioni particolari che pur non essendo delle violazioni di legge sono comunque considerate delle <b>violazioni contrattuali</b>. E’ il caso delle assicurazioni “<b>guida esperta</b>” o “<b>guida esclusiva</b>”, cioè di coperture con le quali risparmiare, ma che ammettono alla guida del veicolo solo persone maggiori di una certa età (ad es. più di 26 anni), oppure solo una o a più persone i cui nomi devono essere indicati in polizza.<br />
Tutte queste condizioni permettono alla compagnia di rivalersi sul proprietario-assicurato se il sinistro viene causato da qualsiasi altra persona. Ciò non succede, invece, se un’assicurazione viene stipulata con la clausola “<b>guida libera</b>”, con la quale chiunque può guidare il veicolo senza che l’assicurato possa temere la rivalsa della compagnia, ma in questo caso il premio da pagare sarà più oneroso poiché il rischio è maggiore.  </p>
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		<title>Assicurare il condominio, l&#8217;appartamento: la polizza globale fabbricati</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni casa]]></category>
		<category><![CDATA[assicurare condominio]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione condominio]]></category>
		<category><![CDATA[polizza condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[Una polizza nata appositamente per i condomini è necessaria per proteggere l'intero condominio e i suoi residenti da danni che la stessa struttura potrebbe causare ad altri edifici o passanti.]]></description>
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			</a>
		</div>
<p>Con una <b>polizza globale fabbricati</b> i condomini o <b>l’amministratore di un condominio</b> si tutela contro gli eventuali danni che possono essere causati all’interno del condominio oppure alle abitazioni vicine o alle persone. Solitamente, per quanto riguarda i <b>complessi condominiali</b>, la decisione di sottoscrivere una polizza di questo tipo appartiene all’amministratore del condominio, il quale può prendere questa iniziativa <b>anche senza il parere dell’assemblea condominiale</b>, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 2757 del 15 ottobre 1963 della Corte di Cassazione. La motivazione riguarda il fatto che l’amministratore stipula una polizza globale fabbricati perché è <b>interessato a conservare l’integrità del fabbricato</b> e a tutelare tutti i condomini da possibili eventi dannosi.</p>
<p>Attraverso questa particolare copertura assicurativa i proprietari delle abitazioni <b>non rischiano di dover</b> pagare ingenti cifre, in caso di <b>danni procurati</b> agli immobili appartenenti allo stesso condominio, agli immobili confinanti o a seguito delle lesioni causate a terze persone.</p>
<p>La garanzia che caratterizza questa tipologia di polizza è <b>l’evento rottura accidentale</b>, in quanto solitamente le società di assicurazione non ammettono il risarcimento per i danni dovuti a colpa dell’assicurato.</p>
<p>Alcuni contratti prevedono invece l’inserimento della clausola “ricerca guasti”, che prevede la copertura di tutte le spese necessarie per scoprire l’origine di un danno alla struttura o a parti accessorie del condominio, ma con la limitazione che si può ottenere la reintegrazione di queste spese <b>solo se si tratta di responsabilità civile</b>, quindi laddove si tratta di danni che il fabbricato ha provocato a terzi. Quindi, anche se nel contratto c’è la clausola “ricerca guasti” ma il danno avviene dentro lo stabile assicurato, i condomini non potranno ottenere nessun tipo di indennizzo per le spese effettuate per la ricerca: è necessario che il danno produca i suoi effetti anche ad altri fabbricati o ad altre persone esterne.</p>
<p>Nel momento in cui si verifica un sinistro, <b>l’obbligo-dovere di denuncia spetta sempre all’amministratore</b>, il quale deve rivolgersi alla compagnia <b>entro i 3 giorni successivi</b> alla data di accadimento. Questo comporta che quando si verifica un evento dannoso all’interno di un condominio, i singoli inquilini devono avvisare dell’accaduto l’amministratore nel più breve tempo possibile, poiché anch’egli deve rispettare dei tempi prestabiliti per la presentazione della denuncia.</p>
<p>Prima del risarcimento del danno il danneggiato firma la <b>quietanza</b>, cioè un documento con il quale intende <b>accettare la somma</b> che gli verrà corrisposta dalla compagnia. Firmando la quietanza si rinuncia anche a qualsiasi ulteriore altra futura pretesa di risarcimento.</p>
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		<title>Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-veicoli/copertura-veicoli-industriali/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione camion]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furgoni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione veicoli industriali]]></category>
		<category><![CDATA[polizza veicoli industriali]]></category>

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		<description><![CDATA[Le assicurazioni per veicoli industriali differiscono dalle normali RCA sia per il tipo di copertura che per il costo. Spesso sono molto simili alle Kasco.]]></description>
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			</a>
		</div>
<p>Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere <b>utilizzati per scopi industriali</b> devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.<br />
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.</p>
<p>Il principio che regola l’<b>assicurazione per veicoli industriali</b> è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di <b>responsabilità civile per la circolazione</b>. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.</p>
<p>A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative <b>non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo</b>, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.<br />
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati.<br />
Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la <b>coperture facoltative</b>, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).</p>
<p>Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone <b>(trasporto conto terzi)</b>, per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di <b>assicurazioni per il carico trasportato</b>. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla <b>responsabilità civile vettoriale</b> oppure su quella avente conto dell’interesse.<br />
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate <b>“avente conto dell’interesse”</b>, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.</p>
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		<title>Polizza furto e incendio</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/polizza-furto-incendio/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione incendio]]></category>
		<category><![CDATA[furto incendio auto]]></category>
		<category><![CDATA[polizza furto]]></category>
		<category><![CDATA[polizza incendio]]></category>

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		<description><![CDATA[Le polizze furto e incendio vengono sempre più stipulate anche se spesso la si ottiene gratuitamente per circa tre anni quando si acquista una nuova auto.]]></description>
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			</a>
		</div>
<p>Quando si stipula una normale copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale, la <b>Rc Auto</b>, non tutti sanno che non vengono inclusi gli eventuali danni che possono derivare dall’incendio del veicolo. Tantomeno il proprietario di un’auto riceverà un indennizzo qualora dovesse subirne il furto.<br /> <br />
E’ per tali motivi che le compagnie assicuratrici forniscono ai propri assicurati delle garanzie aggiuntive e facoltative come la <b>polizze furto e incendio</b>.<br />
Solitamente queste due coperture vengono vendute insieme, ma alcune compagnie assicuratrici permetto di scegliere se acquistarne una o tutt’e due.</p>
<p>Bisogna fare però una precisazione, chi sceglie un’assicurazione per il furto viene risarcito non soltanto quando il veicolo viene rubato, ma anche quando avviene un <b>tentativo di furto</b> dal quale derivino piccoli danneggiamenti o addirittura la distruzione totale del mezzo assicurato.<br />
La stessa copertura si estende a componenti o parti del veicolo, con la sola <b>esclusione di eventuali oggetti e beni</b> presenti nell’abitacolo o nel baule, anche se questi vengono rubati insieme al veicolo.</p>
<p>Il <b>premio</b> annuo da pagare è proporzionale al valore dell’auto al momento della sottoscrizione della polizza o al momento del rinnovo annuale. Lo stesso criterio viene adottato dalle compagnie per indennizzare l’assicurato, cioè con il passare del tempo il veicolo subisce un <b>deprezzamento</b>, che di anno in anno deve essere ristabilito dall’assicuratore consultando le quotazioni presenti su Eurotax o Quattroruote.<br />
Quando si subisce il furto del veicolo, l’assicurato (se l’assicurazione non è già scaduta) ha il diritto di ottenere la <b>restituzione del premio pagato per la Rc Auto, ma non goduto totalmente</b>.<br />
Facendo un esempio: se ad una persona rubano l’auto quando mancano ancora 4 mesi alla scadenza della polizza, potrà ottenere la restituzione della parte di premio già pagata, al netto delle tasse, corrispondente ai 4 mesi rimanenti.<br />
Questo invece non avviene per quanto riguarda il <b>premio della polizza furto</b>, in quanto non si ha diritto ad alcuna restituzione poiché deve essere pagato anche dopo il furto, fino alla scadenza annuale prevista.</p>
<p>La copertura incendio offre una <b>tutela allargata</b>, cioè non si limita a risarcire i danni causati da un incendio, ma comprende altresì i danni derivanti dalla caduta di un fulmine o dallo scoppio di oggetti presenti nel veicolo o di parti del motore e dell’impianto elettrico.<br />
Come per il furto, l’assicurazione incendio risarcisce il danno limitatamente al valore del veicolo con esclusione degli oggetti contenuti, ed anche in questo caso può limitarsi a reintegrare il valore di alcune parti oppure l’intero valore del veicolo, in caso di distruzione totale.<br />
Una <b>limitazione</b> presente in questa polizza riguarda le <b>cause dell’incendio</b>, infatti non vengono risarciti gli incendi che si verificano per dolo o colpa grave, e quelli provocati da un congiunto dell’assicurato.<br />
Alcune polizze, poi,  prevedono l’estensione della copertura furto e incendio anche ad alcune strumentazioni contenute nella vettura. Si tratta degli impianti stereo o dei navigatori incorporati, i quali possono essere assicurati pagando un <b>sovrappremio</b>.</p>
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