<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.mondoassicurazioni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoassicurazioni.com</link>
	<description>Tutto su assicurazioni e polizze assicurative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Assicurare il condominio, l&#8217;appartamento: la polizza globale fabbricati</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-casa/assicurazione-condomio-polizza-fabbricati/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-casa/assicurazione-condomio-polizza-fabbricati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni casa]]></category>
		<category><![CDATA[assicurare condominio]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione condominio]]></category>
		<category><![CDATA[polizza condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Una polizza nata appositamente per i condomini è necessaria per proteggere l'intero condominio e i suoi residenti da danni che la stessa struttura potrebbe causare ad altri edifici o passanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-casa%2Fassicurazione-condomio-polizza-fabbricati%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-casa%2Fassicurazione-condomio-polizza-fabbricati%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurare+condominio,assicurazione+condominio,polizza+condominio&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Con una <b>polizza globale fabbricati</b> i condomini o <b>l’amministratore di un condominio</b> si tutela contro gli eventuali danni che possono essere causati all’interno del condominio oppure alle abitazioni vicine o alle persone. Solitamente, per quanto riguarda i <b>complessi condominiali</b>, la decisione di sottoscrivere una polizza di questo tipo appartiene all’amministratore del condominio, il quale può prendere questa iniziativa <b>anche senza il parere dell’assemblea condominiale</b>, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 2757 del 15 ottobre 1963 della Corte di Cassazione. La motivazione riguarda il fatto che l’amministratore stipula una polizza globale fabbricati perché è <b>interessato a conservare l’integrità del fabbricato</b> e a tutelare tutti i condomini da possibili eventi dannosi.</p>
<p>Attraverso questa particolare copertura assicurativa i proprietari delle abitazioni <b>non rischiano di dover</b> pagare ingenti cifre, in caso di <b>danni procurati</b> agli immobili appartenenti allo stesso condominio, agli immobili confinanti o a seguito delle lesioni causate a terze persone.</p>
<p>La garanzia che caratterizza questa tipologia di polizza è <b>l’evento rottura accidentale</b>, in quanto solitamente le società di assicurazione non ammettono il risarcimento per i danni dovuti a colpa dell’assicurato.</p>
<p>Alcuni contratti prevedono invece l’inserimento della clausola “ricerca guasti”, che prevede la copertura di tutte le spese necessarie per scoprire l’origine di un danno alla struttura o a parti accessorie del condominio, ma con la limitazione che si può ottenere la reintegrazione di queste spese <b>solo se si tratta di responsabilità civile</b>, quindi laddove si tratta di danni che il fabbricato ha provocato a terzi. Quindi, anche se nel contratto c’è la clausola “ricerca guasti” ma il danno avviene dentro lo stabile assicurato, i condomini non potranno ottenere nessun tipo di indennizzo per le spese effettuate per la ricerca: è necessario che il danno produca i suoi effetti anche ad altri fabbricati o ad altre persone esterne.</p>
<p>Nel momento in cui si verifica un sinistro, <b>l’obbligo-dovere di denuncia spetta sempre all’amministratore</b>, il quale deve rivolgersi alla compagnia <b>entro i 3 giorni successivi</b> alla data di accadimento. Questo comporta che quando si verifica un evento dannoso all’interno di un condominio, i singoli inquilini devono avvisare dell’accaduto l’amministratore nel più breve tempo possibile, poiché anch’egli deve rispettare dei tempi prestabiliti per la presentazione della denuncia.</p>
<p>Prima del risarcimento del danno il danneggiato firma la <b>quietanza</b>, cioè un documento con il quale intende <b>accettare la somma</b> che gli verrà corrisposta dalla compagnia. Firmando la quietanza si rinuncia anche a qualsiasi ulteriore altra futura pretesa di risarcimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-casa/assicurazione-condomio-polizza-fabbricati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-veicoli/copertura-veicoli-industriali/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-veicoli/copertura-veicoli-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione camion]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furgoni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione veicoli industriali]]></category>
		<category><![CDATA[polizza veicoli industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Le assicurazioni per veicoli industriali differiscono dalle normali RCA sia per il tipo di copertura che per il costo. Spesso sono molto simili alle Kasco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-veicoli%2Fcopertura-veicoli-industriali%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-veicoli%2Fcopertura-veicoli-industriali%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+camion,assicurazione+furgoni,assicurazione+veicoli+industriali,polizza+veicoli+industriali&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere <b>utilizzati per scopi industriali</b> devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.<br />
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.</p>
<p>Il principio che regola l’<b>assicurazione per veicoli industriali</b> è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di <b>responsabilità civile per la circolazione</b>. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.</p>
<p>A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative <b>non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo</b>, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.<br />
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati.<br />
Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la <b>coperture facoltative</b>, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).</p>
<p>Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone <b>(trasporto conto terzi)</b>, per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di <b>assicurazioni per il carico trasportato</b>. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla <b>responsabilità civile vettoriale</b> oppure su quella avente conto dell’interesse.<br />
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate <b>“avente conto dell’interesse”</b>, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-veicoli/copertura-veicoli-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizza furto e incendio</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/polizza-furto-incendio/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/polizza-furto-incendio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione incendio]]></category>
		<category><![CDATA[furto incendio auto]]></category>
		<category><![CDATA[polizza furto]]></category>
		<category><![CDATA[polizza incendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Le polizze furto e incendio vengono sempre più stipulate anche se spesso la si ottiene gratuitamente per circa tre anni quando si acquista una nuova auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Fpolizza-furto-incendio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Fpolizza-furto-incendio%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+furto,assicurazione+incendio,furto+incendio+auto,polizza+furto,polizza+incendio&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando si stipula una normale copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale, la <b>Rc Auto</b>, non tutti sanno che non vengono inclusi gli eventuali danni che possono derivare dall’incendio del veicolo. Tantomeno il proprietario di un’auto riceverà un indennizzo qualora dovesse subirne il furto.<br /> <br />
E’ per tali motivi che le compagnie assicuratrici forniscono ai propri assicurati delle garanzie aggiuntive e facoltative come la <b>polizze furto e incendio</b>.<br />
Solitamente queste due coperture vengono vendute insieme, ma alcune compagnie assicuratrici permetto di scegliere se acquistarne una o tutt’e due.</p>
<p>Bisogna fare però una precisazione, chi sceglie un’assicurazione per il furto viene risarcito non soltanto quando il veicolo viene rubato, ma anche quando avviene un <b>tentativo di furto</b> dal quale derivino piccoli danneggiamenti o addirittura la distruzione totale del mezzo assicurato.<br />
La stessa copertura si estende a componenti o parti del veicolo, con la sola <b>esclusione di eventuali oggetti e beni</b> presenti nell’abitacolo o nel baule, anche se questi vengono rubati insieme al veicolo.</p>
<p>Il <b>premio</b> annuo da pagare è proporzionale al valore dell’auto al momento della sottoscrizione della polizza o al momento del rinnovo annuale. Lo stesso criterio viene adottato dalle compagnie per indennizzare l’assicurato, cioè con il passare del tempo il veicolo subisce un <b>deprezzamento</b>, che di anno in anno deve essere ristabilito dall’assicuratore consultando le quotazioni presenti su Eurotax o Quattroruote.<br />
Quando si subisce il furto del veicolo, l’assicurato (se l’assicurazione non è già scaduta) ha il diritto di ottenere la <b>restituzione del premio pagato per la Rc Auto, ma non goduto totalmente</b>.<br />
Facendo un esempio: se ad una persona rubano l’auto quando mancano ancora 4 mesi alla scadenza della polizza, potrà ottenere la restituzione della parte di premio già pagata, al netto delle tasse, corrispondente ai 4 mesi rimanenti.<br />
Questo invece non avviene per quanto riguarda il <b>premio della polizza furto</b>, in quanto non si ha diritto ad alcuna restituzione poiché deve essere pagato anche dopo il furto, fino alla scadenza annuale prevista.</p>
<p>La copertura incendio offre una <b>tutela allargata</b>, cioè non si limita a risarcire i danni causati da un incendio, ma comprende altresì i danni derivanti dalla caduta di un fulmine o dallo scoppio di oggetti presenti nel veicolo o di parti del motore e dell’impianto elettrico.<br />
Come per il furto, l’assicurazione incendio risarcisce il danno limitatamente al valore del veicolo con esclusione degli oggetti contenuti, ed anche in questo caso può limitarsi a reintegrare il valore di alcune parti oppure l’intero valore del veicolo, in caso di distruzione totale.<br />
Una <b>limitazione</b> presente in questa polizza riguarda le <b>cause dell’incendio</b>, infatti non vengono risarciti gli incendi che si verificano per dolo o colpa grave, e quelli provocati da un congiunto dell’assicurato.<br />
Alcune polizze, poi,  prevedono l’estensione della copertura furto e incendio anche ad alcune strumentazioni contenute nella vettura. Si tratta degli impianti stereo o dei navigatori incorporati, i quali possono essere assicurati pagando un <b>sovrappremio</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/polizza-furto-incendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia ancora maglia nera per le assicurazioni auto</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/italia-maglia-nera-assicurazioni-auto/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/italia-maglia-nera-assicurazioni-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti polizze]]></category>
		<category><![CDATA[aumento assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Troppi gli aumenti della assicurazioni e l'Europa bacchetta pesantemente l'Italia, che rispetto alle altre nazioni ha alzato troppo il costo delle polizze auto e moto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Fitalia-maglia-nera-assicurazioni-auto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Fitalia-maglia-nera-assicurazioni-auto%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=aumenti+assicurazioni+auto,aumenti+assicurazioni+moto,aumenti+polizze,aumento+assicurazioni&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L’Italia è stata bacchettata per l’ennesima volta dall’Europa a causa degli <b>eccessivi costi delle polizze per auto e moto</b>.<br />
A ribadire il concetto ci ha pensato anche l’<b>Unione Europea degli Assicuratori</b> (UEA), attraverso una comunicazione indirizzata al Ministro per lo sviluppo economico e all’organo di vigilanza sulle assicurazioni, l’<b>Isvap</b>.<br /> <br />
Dalle osservazioni e dai rilevamenti effettuati sull’intero <b>sistema stradale italiano</b> è emerso che le precarie condizioni delle nostre strade ed autostrade costituiscono uno dei motivi per i quali <b>in Italia il numero di incidenti è notevolmente superiore</b> a quello registrato in altri stati europei, i quali possono contare su una rete viaria molto più estesa, manutenuta e utilizzata da un numero inferiore di veicoli.<br />
Nel nostro Paese, quindi, le strade sono insufficienti per contenere il traffico, se si pensa che i veicoli circolanti sono circa 35 milioni, e sono anche pericolose a causa delle <b>mancate opere di manutenzione e ammodernamento</b>, che mai come oggi vengono reputate necessarie dopo decenni di incuria ed immobilismo.</p>
<p>L’assenza di una rete stradale adeguata contribuisce a creare un sovraffollamento di tutti i percorsi, soprattutto durante le ore di punta, e di conseguenza aumenta il <b>pericolo di incidenti</b>.<br /> Gli Stati confinanti con il nostro, possono invece contare non solo sul doppio dei Km destinati alla circolazione stradale, ma anche su un sistema ferroviario più moderno ed esteso.</p>
<p>Un ulteriore <b>appesantimento dei premi assicurativi</b> è dato dagli oneri fiscali, che in Italia ammontano al 23% contro una media europea del 18%. Tali costi, difficilmente sopportabili dagli assicurati nostrani, hanno permesso alle compagnie assicuratrici di consolidare i propri risultati finanziari, nonostante le continue lamentele degli esponenti dei grandi gruppi assicurativi.</p>
<p>In ambito europeo le più importanti società finanziarie, incluse quelle di rating, hanno previsto per il 2011 un’apprezzabile crescita del settore assicurativo, trainato dai risultati positivi conseguiti negli ultimi periodi dalle <b>assicurazioni vita</b> e dal risparmio integrativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/italia-maglia-nera-assicurazioni-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limiti delle assicurazioni auto e moto sulla copertura dei danni provocati</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/limiti-copertura-assicurazione/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/limiti-copertura-assicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[cosa non assicura assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[limiti assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rca non assicura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Le polizze assicurative per le auto e le moto hanno particolari limiti e vincoli che è bene conoscere per sapere cosa può essere coperto o meno in caso di incidente stradale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Flimiti-copertura-assicurazione%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Flimiti-copertura-assicurazione%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=cosa+non+assicura+assicurazione,limiti+assicurazioni,rca+non+assicura&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ogni polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile Auto contiene dei <b>limiti</b> sulla copertura assicurativa, ai quali <b>si deve stare molto attenti</b> nel momento della sottoscrizione del contratto.</p>
<p>Queste limitazioni possono riguardare, per esempio, il numero delle persone coperte dalla polizza nel caso in cui si verifichi un sinistro, oppure possono prevedere delle restrizioni su chi possa o meno guidare l’autoveicolo assicurato.</p>
<p>La <b>RC Auto</b> copre i danni che si provocano ai veicoli coinvolti in un sinistro (con esclusione del proprio veicolo) e alle persone che si trovano al loro interno. In particolar modo i <b>terzi trasportati</b> dovranno fare richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia che assicura il veicolo sul quale viaggiavano (convenzione terzi trasportati).<br />
Un altro principio base della Rc Auto è quello che viene definito <b>“principio di terzietà”</b>, secondo cui le polizze per la circolazione delle auto e delle moto non garantiscono un risarcimento per i danni fisici del guidatore responsabile del sinistro e per i danni materiali causati alle vetture di parenti o eredi dell’assicurato. Danni di questo tipo sono calcolati come risarcimento a carico dell’assicurato stesso. Spesso questa regola vale anche per le <b>auto eventualmente prese a noleggio</b>, e quindi che non siano di proprietà del guidatore.</p>
<p>È chiaro che queste <b>clausole di limitazione</b>  sulla copertura assicurativa sono <b>applicate solo nel caso in cui l’assicurato abbia la responsabilità completa del sinistro</b>.</p>
<p>Le attuali norme di regolamentazione delle polizze assicurative prevedono inoltre che il risarcimento possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia la quale, a sua volta, provvederà a farsi rimborsare le spese di tale risarcimento alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro.</p>
<p>Queste regole valgono ovviamente per le polizze di Responsabilità Civile che possiamo definire standard. È ovvio che ogni assicurato, al momento della stipula del contratto, possa <b>richiedere delle clausole particolari</b> e personalizzate, pagando un sovrappremio.</p>
<p>L’importo del <b>premio annuale</b> ovviamente sarà tanto più alto quanto più alto è il numero dei soggetti identificati come conducenti del veicolo.<br />
Al momento della stipula poi si può anche decidere di <b>optare per una clausola di guida esclusiva del veicolo</b> da parte di un solo soggetto, oppure si può prevedere l’eventualità di autorizzare, e quindi assicurare, più guidatori (che devono essere indicati in contratto). Anche in questo ultimo caso il premio da corrispondere sarà più alto.</p>
<p>Esiste anche l’opzione cosiddetta di <b>“guida libera”</b> che prevede una copertura per chiunque sia alla guida, senza necessità di essere identificato nel contratto. In questo caso però il premio rischia di essere davvero molto più alto di quello standard.<br />
L’opzione intermedia, che poi è la più conveniente e la più richiesta, è quella di <b>estendere la copertura assicurativa ai soli componenti di uno stesso nucleo familiare</b>, assicurandosi in tal modo un migliore servizio a prezzi ragionevolmente più contenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/limiti-copertura-assicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furto auto: alcune semplici regole da seguire</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/furto-auto-cosa-fare/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/furto-auto-cosa-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione furto auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto rubata]]></category>
		<category><![CDATA[cosa fare furto auto]]></category>
		<category><![CDATA[furto auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Alcune semplici regole da seguire nel caso in cui ci venisse rubata l'auto.
Spesso non sappiamo cosa fare quando ci accade questo brutto inconveniente, ecco però cosa bisogna tenere presente e come agire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Ffurto-auto-cosa-fare%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-auto%2Ffurto-auto-cosa-fare%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+furto+auto,auto+rubata,cosa+fare+furto+auto,furto+auto&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Se si ha la sfortuna di subire il <b>furto di un veicolo</b> è necessario recarsi nel più breve tempo possibile presso una stazione di polizia o dei carabinieri per sporgere una <b>denuncia</b>.<br />
Nel caso in cui nel veicolo fossero stati lasciati il libretto di circolazione e il certificato di proprietà (sarebbe buona norma portarli con sé quando si scende dal veicolo), la procedura richiede un tempo maggiore, poiché bisogna dichiarare il furto anche di questi documenti all’agente che redige la denuncia. Un’eventuale omissione di questo dettaglio può comportare il mancato ottenimento del <b>risarcimento previsto dalla polizza furto</b>, in quanto le compagnie assicuratrici pretendono la consegna di una copia di questi due documenti o l’attestazione che sono stati rubati insieme al veicolo.</p>
<p>La <b>richiesta di risarcimento</b> alla compagnia assicuratrice va fatta <b>entro 3 giorni</b>  da quando si è verificato il furto, tramite la consegna dei documenti al proprio agente, oppure direttamente alla sede dell’assicurazione attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando l’originale della denuncia o una copia autenticata.<br />
Qualora il veicolo dovesse essere ritrovato, l’assicurato è obbligato a consegnare o ad inviare anche il <b>verbale di ritrovamento</b>  redatto delle forze dell’ordine competenti. Se invece il veicolo non viene recuperato, la compagnia liquida il risarcimento del danno entro un termine che solitamente è di 30 giorni dalla richiesta.</p>
<p>L’assicurato ha diritto all’indennizzo soltanto quando insieme alla denuncia consegna alla compagnia un ulteriore documento. Si tratta della <b>certificazione di perdita del possesso</b>  rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), alla quale deve seguire anche il <c>certificato di chiusura delle indagini</b>  che comprova l’esito negativo delle ricerche condotte dalla forze di polizia per il ritrovamento dell’auto.<br />
Un ulteriore onere è previsto a carico dell’assicurato con <b>auto in leasing</b>. In questo caso, infatti, deve farsi rilasciare dalla società di leasing un documento attestante le somme (rate) pagate fino a quel momento e le rate rimanenti.<br />
Mentre per la Rc Auto è possibile richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto a causa del furto, per la polizza furto è obbligatorio pagare il premio fino alla scadenza annuale della copertura, nonostante non si disponga più del veicolo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-auto/furto-auto-cosa-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione per le spese giudiziarie delle imprese</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazione-spese-giudiziarie/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazione-spese-giudiziarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione spese legali]]></category>
		<category><![CDATA[polizza avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[polizze processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Il grande mondo delle assicurazioni contempla anche delle particolari polizze che le aziende possono stipulare per pagare eventuali spese giudiziarie. In queste coperture sono spesso incluse sia le spese vive per l'avvocato che quelle per risarcire la parte lesa in caso di perdita del processo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Fassicurazione-spese-giudiziarie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Fassicurazione-spese-giudiziarie%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+denuncia,assicurazione+spese+legali,polizza+avvocato,polizze+processo&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Attraverso una <b>polizza tutela giudiziaria</b>, l’assicuratore fornisce una tutela all’assicurato che deve affrontare delle spese per far valere in giudizio un proprio diritto. L’oggetto di questa copertura assicurativa, infatti, riguarda la possibilità di ricevere un <b>indennizzo</b> per tutte le <b>spese processuali e legali</b> sostenute in sede giudiziaria. Non vi sono delle condizioni particolari per ottenere il rimborso delle spese, in quanto l’assicurazione opera indifferentemente se l’assicurato deve rispondere in un’aula di tribunale essendo stato citato da una terza persona o se il giudizio è stato richiesto dall’assicurato stesso. Quando non vi sono limitazioni espressamente previste nel contratto assicurativo, questa garanzia <b>vale per tutti i componenti del nucleo familiare</b> dell’assicurato.</p>
<p>I costi di un’azione legale si possono distinguere in costi strettamente collegati al giudizio, cioè quelli <b>processuali</b>, e in costi <b>stragiudiziali</b> necessari per farsi assistere da un legale o da una agenzia infortunistica, senza necessariamente rivolgersi ad un giudice per instaurare una controversia.<br />
La copertura si estende anche a tutte le spese che l’assicurato deve sostenere prima di giungere alla soluzione della causa, quindi sono risarcibili gli importi pagati per aver richiesto una <b>perizia legale</b> o una <b>consulenza tecnica</b>, senza distinzione alcuna tra consulenza di parte e consulenza d’ufficio, cioè disposta da un giudice.</p>
<p>La validità e l’importanza di questa polizza devono essere ricercate nella possibilità che viene data a chi l’acquista, di ricevere una <b>tutela economica</b> non solo quando si trova a dover risarcire le spese legali affrontate da colui che si è chiamato in giudizio, ma anche quando viene obbligato a pagare tutti gli oneri in seguito a <b>soccombenza</b>, cioè quando si perde una causa.</p>
<p>Come molte altre assicurazioni, anche la tutela giudiziaria prevede dei <b>massimali</b>, ovvero una cifra stabilita da contratto che rappresenta la cifra massima che la compagnia assicurativa è in grado di risarcire. Inoltre è spesso presente una <b>franchigia</b>, indicante la somma minima a partire dalla quale l’assicurazione si accolla la spesa. Se ad esempio la franchigia è fissata a 200 Euro, le spese legali complessive inferiori a quella cifra saranno totalmente a carico del contraente, mentre se le spese sono superiori a 200 Euro saranno pagate dall’assicuratore.</p>
<p>La tutela giudiziaria non opera in tutte le ipotesi in cui si ricorre ad un giudizio per far valere dei diritti, infatti sono previste <b>numerose esclusioni</b>. Quelle più importanti riguardano l’impossibilità di ottenere il ristoro delle spese quando si tratta di <b>cause che riguardano il diritto di famiglia</b>, inclusi i procedimenti per i divorzi, le separazioni e le adozioni, e quando si tratta di procedimenti in <b>materia fiscale</b>.<br />
Quando si avvia un giudizio o quando ci si rivolge semplicemente ad un avvocato, è buona norma mettere al corrente il proprio legale circa l’esistenza di questa copertura, in modo tale da consentire a chi ci rappresenterà di interpellare l’assicuratore per conoscere nel dettaglio quali spese saranno indennizzate e quali invece saranno totalmente a carico dell’assicurato. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazione-spese-giudiziarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni per imprese: rischi patrimoniali</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazioni-imprese-rischi-patrimoniali/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazioni-imprese-rischi-patrimoniali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione impresa]]></category>
		<category><![CDATA[polizza impresa]]></category>
		<category><![CDATA[polizza rischi patrimoniali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[A qualunque azienda può succedere di veder ridurre la propria produttività per diversi motivi, e proprio per questo servono particolari polizze assicurative che ne preservino l'attività.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Fassicurazioni-imprese-rischi-patrimoniali%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Fassicurazioni-imprese-rischi-patrimoniali%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+impresa,polizza+impresa,polizza+rischi+patrimoniali&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gli <b>imprenditori</b> possono acquistare delle polizze assicurative differenti dalle classiche assicurazioni per la responsabilità civile che coprono i danni causati a terzi. Infatti le compagnie assicuratrici offrono coperture specificamente previste per <b>preservare l’integrità produttiva dell’azienda</b>.</p>
<p>Queste polizze offrono la possibilità di ricevere un <b>indennizzo</b> in caso di problemi di varia natura che colpiscono la produzione aziendale, e che di conseguenza turbano la solidità economico-finanziaria di un imprenditore.<br />
Polizze di questo tipo rappresentano uno strumento indispensabile anche per i soggetti che contraggono obbligazioni lavorative e patrimoniali con il titolare dell’impresa. Inoltre le <b>polizze per i rischi patrimoniali delle aziende</b> si rivelano efficace soprattutto per preservare tutti i beni che si trovano nell’azienda, quindi non solo i macchinari, le attrezzature e i fabbricati, ma anche le <b>materie prime</b> destinate alla lavorazione, e tutte le altre merci.</p>
<p>Il patrimonio di un imprenditore viene tutelato anche se si verificano degli imprevisti che incidono sulla produzione industriale. E’ il caso del risarcimento ottenibile a causa di particolari periodi sfavorevoli che determinano un <b>rallentamento o un’interruzione dell’attività di impresa</b>.<br />
Le aziende possono, infatti, andare incontro a rischi specifici: quelli esterni all’attività o quelli interni all’impresa.<br />
In particolar modo, quelli esterni non dipendono direttamente dalla gestione o dalle scelte imprenditoriali, ma come per altre tipologie di coperture, vengono determinati de <b>fattori incontrollabili e violenti</b>, come manifestazioni e rivolte, calamità naturali inclusi i terremoti, le alluvioni e le trombe d’aria.<br />
Sono coperture che si trovano incluse anche nelle polizze famiglia e che vengono nominate <b>“all risk”</b> perché includono un gran numero di danni risarcibili.</p>
<p>La tutela assicurativa, oltre a comprendere i sinistri che si possono verificare più frequentemente all’interno dei locali aziendali (magari perché causati da incendi, furto dei beni o guasti dei macchinari), si estende anche alla <b>situazione patrimoniale dell’imprenditore</b>.<br />
I danni maggiormente subiti da un’azienda sono quelli che derivano dall’interruzione della produzione, a prescindere dalla causa che ha determinato la situazione di blocco delle attività.</p>
<p>Spesso, però, può accadere che i <b>debitori</b> delle aziende non siano corretti o precisi nei pagamenti, per cui l’imprenditore rischia di subire delle perdite finanziarie. In questo caso può intervenire la polizza per le imprese, quando nel contratto viene inclusa la <b>copertura per le cauzioni e le fideiussioni</b>. Queste garanzie sono molto importanti poiché consentono ad un’impresa di proseguire la propria attività anche in particolari <b>periodi di crisi</b>.</p>
<p>Infine, alcune <b>clausole</b> possono stabilire che l’imprenditore usufruisca in qualsiasi momento di <b>assistenza tecnica specializzata</b>, per ottenere in breve tempo il ripristino della piena operatività, quando a causa di rotture accidentali o guasti improvvisi dei macchinari la produzione viene bruscamente arrestata. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/assicurazioni-imprese-rischi-patrimoniali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione per la malattia</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-malattia-e-infortuni/assicurazione-malattia/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-malattia-e-infortuni/assicurazione-malattia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni malattia e infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione malattia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione salute]]></category>
		<category><![CDATA[polizza cure mediche]]></category>
		<category><![CDATA[polizza malattia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[A tutela dello stato di salute di un individuo, oltre alle cure mediche fornite dal Sistema Sanitario Nazionale, possono intervenire le assicurazioni malattia, delle polizze che migliorano diversi aspetti riguardanti la cura di particolari malattie/patologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-malattia-e-infortuni%2Fassicurazione-malattia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazioni-malattia-e-infortuni%2Fassicurazione-malattia%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+malattia,assicurazione+salute,polizza+cure+mediche,polizza+malattia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Attraverso queste polizze, all’assicurato viene data la possibilità di ottenere un <b>risarcimento per tutte le spese sostenute per ricoveri</b> presso ospedali o case di cura pubbliche e private in seguito a malattia, infortunio, operazioni chirurgiche e prestazioni ambulatoriali.<br />
Il rimborso è attribuito all’assicurato solo se il <b>questionario</b> che viene compilato nel momento in cui si conclude il contratto assicurativo riporta delle notizie veritiere sullo stato di salute. Delle dichiarazioni false o imprecise possono pregiudicare il diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla polizza, poiché la compagnia assicuratrice avrebbe potuto decidere di non assicurare una persona con patologie già presenti.<br />
La condizione indispensabile, quindi, per ottenere il rimborso è che le prestazioni sanitarie contemplate dalla polizza siano <b>conseguenti ad una malattia o a un infortunio</b>. Questo permettere di escludere dai servizi sanitari risarcibili, quelli ricevuti in occasione di controlli di routine (check-up), a causa della mancanza di un elemento indispensabile che spinge le persone ad assicurarsi contro tali rischi, cioè l’<b>imprevedibilità dell’evento</b> malattia.<br />
 Al contrario, la maggior parte delle compagnie assicuratrici ammette la possibilità di ottenere un reintegro delle spese sostenute per <b>visite specialistiche e accertamenti diagnostici</b>, in alcuni casi anche se la malattia non ha imposto all’assicurato il ricovero ospedaliero.</p>
<p>Le coperture per il rischio malattia garantiscono differenti modelli di risarcimento a seconda dell’entità e degli effetti della malattia. Nel caso in cui venga accertata un’<b>invalidità permanente</b>, la percentuale di invalidità che solitamente viene riconosciuta meritevole di indennizzo dalle compagnie assicuratrici deve essere superiore al 26%, così come indicato dalle tabelle del Ministero della Salute. Questa polizza si addice a liberi professionisti e lavoratori autonomi, che rappresentano una categoria di lavoratori sprovvisti di strumenti di tutela del proprio reddito durante i periodi di malattia.<br />
Per l’<b>inabilità temporanea</b>, invece, si ha diritto ad una indennità giornaliera, la <b>diaria</b>, per il tempo necessario alla degenza o alla convalescenza all’interno delle strutture sanitarie, pertanto rimangono normalmente esclusi gli eventuali giorni di degenza successivi al ricovero e trascorsi presso la propria abitazione.<br />
In altri casi le coperture possono essere limitate al rimborso delle sole spese necessarie per il ricovero oppure di quelle sostenute per far fronte a particolari interventi chirurgici dovuti a specifiche patologie (ad esempio oncologiche).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazioni-malattia-e-infortuni/assicurazione-malattia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC imprese: la polizza di responsabilità civile in tutte le sue forme</title>
		<link>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/rc-imprese-responsabilita-civile/</link>
		<comments>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/rc-imprese-responsabilita-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[polizza aziende]]></category>
		<category><![CDATA[polizza imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoassicurazioni.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le imprese corrono dei rischi, sia che si tratti di imprese di produzione sia di servizi. Per questo è buona norma che stipulino un'assicurazione che copra eventuali danni procurati a terze persone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Frc-imprese-responsabilita-civile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mondoassicurazioni.com%2Fassicurazione-imprese%2Frc-imprese-responsabilita-civile%2F&amp;source=assicurazionild&amp;style=normal&amp;hashtags=assicurazione+imprese,polizza+aziende,polizza+imprese&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le <b>imprese italiane</b> possono essere responsabili di eventuali <b>danni causati a terzi</b> durante le fasi della produzione di beni, manufatti, generi alimentari o in generale per le attività svolte dai dipendenti. Queste spiacevoli conseguenze obbligano gli imprenditori a stipulare delle <b>polizze per la responsabilità civile</b>, con le quali tutelarsi in caso di richiesta di risarcimento per i danni causati dai lavoratori dell’azienda.<br />
Si tratta della <b>Responsabilità Civile Terzi e Operai</b> (RCTO), cioè di una copertura appositamente studiata per i rischi aziendali che si insinuano dietro qualsiasi processo produttivo, e che possono tradursi in <b>eventi dannosi</b> che colpiscono persone o cose. Come le altre polizze di R.c., anche queste prevedono una cifra massima di risarcimento (<b>massimale</b>) e contengono delle <b>franchigie facoltative</b> per contenere il premio da pagare.</p>
<p>Oltre alla RCTO, alcune imprese devono stipulare un’ulteriore assicurazione di responsabilità civile, la cosiddetta <b>R.c. prodotto</b>, se l’attività d’impresa prevede la produzione di <b>prodotti finiti</b> o di beni che verranno assemblati con altri prodotti, per dare vita ad un prodotto destinato ad essere immediatamente utilizzato o consumato.<br /> <br />
Questa copertura è di notevole importanza, poiché le compagnie assicuratrici hanno inteso tutelare le aziende dalle richieste di indennizzo che possono derivare a causa dell’immissione sul mercato di <b>prodotti difettosi</b> e quindi pericolosi. Per tale motivo una <b>polizza R.c. per i prodotti</b> si rivela anche un ottimo strumento di salvaguardia dell’integrità fisica dei consumatori finali.</p>
<p>Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un incremento delle cause civili per i danni derivanti dalla produzione di beni, inclusi i prodotti alimentari del comparto industriale, agricolo, ittico e dall’allevamento. Con una polizza per la responsabilità delle imprese, invece, sia i <b>produttori</b> che i <b>distributori</b> di prodotti difettosi (anch’essi civilmente responsabili), vengono esonerati dal risarcimento dei <b>danni causati ai consumatori</b>. Inoltre la loro responsabilità non è prevista quando il difetto del prodotto non era conosciuto o presente quando è stato destinato alla vendita, oppure se il produttore riesce a dimostrare che ha utilizzato tutti gli strumenti e le conoscenze in suo possesso per produrre un bene di qualità, prevedendo di non causare effetti nocivi.<br />
Le polizze per i prodotti inoltre, si rivelano un ottimo strumento di tutela quando il prodotto incriminato, oltre a causare dei danni alle persone fisiche, può generare <b>malfunzionamenti o guasti</b> ad altri prodotti o apparecchiature meccaniche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoassicurazioni.com/assicurazione-imprese/rc-imprese-responsabilita-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

