Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali



Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere utilizzati per scopi industriali devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.

Il principio che regola l’assicurazione per veicoli industriali è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile per la circolazione. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.

A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati.
Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la coperture facoltative, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).

Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone (trasporto conto terzi), per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di assicurazioni per il carico trasportato. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla responsabilità civile vettoriale oppure su quella avente conto dell’interesse.
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate “avente conto dell’interesse”, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.

Assicurazione per i veicoli industriali



Con una polizza per veicoli industriali è possibile stipulare una copertura assicurativa contro i rischi che riguardano i veicoli non ricompresi tra auto, moto e natanti. Si tratta perlopiù di mezzi di trasporto utilizzati da aziende o da commercianti per lo svolgimento delle attività di impresa.
Per veicoli commerciali si intendono quindi i camion, gli autocarri, gli autobus, le macchine operatrici ed agricole, i rimorchi.

La tipologia di responsabilità civile garantita da queste polizze può essere con il sistema del bonus-malus oppure a tariffa fissa. Per legge, è inoltre richiesto che le assicurazioni veicoli industriali non debbano soltanto tenere indenne l’assicurato da ogni possibile danno che questi può causare durante la circolazione, me devono anche risarcire per quelli che potrebbe eventualmente provocare l’istruttore di guida, quelli che derivano dalle operazioni di carico e scarico merce, e i danni che si possono verificare durante le procedure di soccorso a persone infortunate.
Contrariamente a quanto avviene per la RC Auto, per queste assicurazioni non è previsto che le persone trasportate siano risarcite in qualità di “terzi”, tranne nel caso in cui si tratti di ulteriori persone individuate come guidatori oppure indicate come addette a caricare e scaricare la merce presente nel veicolo. Per questa ragione, le polizze contrattuali giocano sempre un ruolo importante nella determinazione della copertura dei rischi, dando la possibilità alla compagnia assicuratrice di trovare una serie di soluzioni che possono soddisfare le esigenze professionali degli assicurati, compresa l’inclusione in polizza delle garanzie accessorie più diffuse, come la furto e incendio, la garanzia eventi naturali, quella contro gli atti vandalici e la kasko.

Una garanzia aggiuntiva deve essere prestata quando, per esigenze lavorative, con un veicolo si devono trasportare delle merci “per conto terzi”, cioè quando si eseguono dei trasporti per conto di altre persone. La legge impone che il trasportatore stipuli un polizza assicurativa aggiuntiva per il carico che viene trasportato, i cui massimali sono di solito stabiliti su base percentuale.
Queste polizze sulle merci trasportate possono essere di due tipi.
La prima è detta Responsabilità Civile Vettoriale, ed indica che l’assicurazione risarcisce solo per i danni subiti dalle merci in seguito ad una responsabilità principale del conducente. Essa non contempla il furto e l’incendio della merce, per cui la polizza vettoriale non potrà essere stipulata per oggetti preziosi, denaro e autoveicoli. Per questa tipologia di merce è invece prevista l’altro tipo di responsabilità civile, denominata “avente conto dell’interesse” che copre tutti i danni che interessano le merci anche quando la responsabilità non è imputabile direttamente al conducente, come nei casi di furto o incendio.

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