Indennizzo per inabilità temporanea



È il caso in cui il soggetto assicurato non riesce a svolgere la propria attività lavorativa per un certo periodo di tempo.
In questo caso le polizze infortuni o malattie, provvedono ad una diaria giornaliera che ha lo scopo di risarcire l’assicurato per il mancato guadagno dovuto all’astensione forzata da lavoro. Quasi sempre poi, si prevede una franchigia corrispondente al numero di giorni non rimborsato dalla polizza: ad esempio nel caso di una franchigia di inabilità temporanea a 30 giorni, l’indennizzo scatterà a partire dal trentunesimo giorno in poi.

Talune polizze prevedono poi un massimale corrispondente al limite massimo di giorni entro cui erogare la diaria di inabilità temporanea: se ad esempio si prevede un massimale di 365 giorni e la guarigione non avviene entro un anno, superata tale data non si ha più diritto al rimborso.
Una volta avvenuta la guarigione è sempre consigliabile sottoporsi ad una visita medica per escludere condizioni che possano evolvere in invalidità permanente.

La copertura assicurativa di inabilità temporanea è soprattutto rivolta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che per natura della propria attività non hanno diritto a giorni di malattia retribuiti come di fatto avviene in altre categorie lavorative.

Assicurazione contro gli infortuni



Dal punto di vista assicurativo sono considerati infortuni tutti quegli eventi imprevisti e non controllabili, che non dipendono dall’assicurato, e che hanno carattere violento in grado di provocare lesioni visibili e valutabili. In tale casistica rientrano ad esempio:

  • annegamenti
  • assideramenti
  • lesioni muscolari
  • asfissia da gas o vapori
  • colpi di sole o di calore
  • infezioni non legate a malattie
  • avvelenamenti da morsi o punture di animali
  • ernie addominali.

Inserendo clausole specifiche si possono avere estensioni di copertura anche per tutelarsi da danni causati da mezzi pubblici, tumulti e rivolte popolari, pratiche sportive e calamità naturali.
È inoltre possibile inserire la clausola che impedisca alla compagnia assicuratrice l’azione di rivalsa nel caso di infortunio causato con colpa dell’assicurato, che di fatto non è risarcito dalla polizza base.

Le compagnie assicuratrici suddividono gli infortuni in 3 categorie:

  1. inabilità permanente, quando i danni causati dall’infortunio persisteranno per tutta la vita futura dell’assicurato, condizionandone la vita lavorativa; il danno viene calcolato in percentuale in base al tipo di menomazione fisica o sensoriale corrispondente. I valori di riferimento sono riportati in apposite tabelle preparate e aggiornate dall’Inail e dall’Ania. In caso di invalidità non risultanti in tabella, la compagnia assicuratrice può predisporre perizia medica;
  2. inabilità temporanea, che consiste nell’astensione temporanea da lavoro, e prevede un risarcimento giornaliero in base al numero di giorni lavorativi persi a causa della malattia; questa polizza è consigliata soprattutto ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi, che per contratto non hanno diritto a giorni di malattia retribuiti;
  3. decesso, che prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario della polizza o, qualora quest’ultimo non sia specificato, per gli eredi dell’assicurato.

« Pagina PrecedentePagina Successiva »