Assicurazione per la malattia



Attraverso queste polizze, all’assicurato viene data la possibilità di ottenere un risarcimento per tutte le spese sostenute per ricoveri presso ospedali o case di cura pubbliche e private in seguito a malattia, infortunio, operazioni chirurgiche e prestazioni ambulatoriali.
Il rimborso è attribuito all’assicurato solo se il questionario che viene compilato nel momento in cui si conclude il contratto assicurativo riporta delle notizie veritiere sullo stato di salute. Delle dichiarazioni false o imprecise possono pregiudicare il diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla polizza, poiché la compagnia assicuratrice avrebbe potuto decidere di non assicurare una persona con patologie già presenti.
La condizione indispensabile, quindi, per ottenere il rimborso è che le prestazioni sanitarie contemplate dalla polizza siano conseguenti ad una malattia o a un infortunio. Questo permettere di escludere dai servizi sanitari risarcibili, quelli ricevuti in occasione di controlli di routine (check-up), a causa della mancanza di un elemento indispensabile che spinge le persone ad assicurarsi contro tali rischi, cioè l’imprevedibilità dell’evento malattia.
Al contrario, la maggior parte delle compagnie assicuratrici ammette la possibilità di ottenere un reintegro delle spese sostenute per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, in alcuni casi anche se la malattia non ha imposto all’assicurato il ricovero ospedaliero.

Le coperture per il rischio malattia garantiscono differenti modelli di risarcimento a seconda dell’entità e degli effetti della malattia. Nel caso in cui venga accertata un’invalidità permanente, la percentuale di invalidità che solitamente viene riconosciuta meritevole di indennizzo dalle compagnie assicuratrici deve essere superiore al 26%, così come indicato dalle tabelle del Ministero della Salute. Questa polizza si addice a liberi professionisti e lavoratori autonomi, che rappresentano una categoria di lavoratori sprovvisti di strumenti di tutela del proprio reddito durante i periodi di malattia.
Per l’inabilità temporanea, invece, si ha diritto ad una indennità giornaliera, la diaria, per il tempo necessario alla degenza o alla convalescenza all’interno delle strutture sanitarie, pertanto rimangono normalmente esclusi gli eventuali giorni di degenza successivi al ricovero e trascorsi presso la propria abitazione.
In altri casi le coperture possono essere limitate al rimborso delle sole spese necessarie per il ricovero oppure di quelle sostenute per far fronte a particolari interventi chirurgici dovuti a specifiche patologie (ad esempio oncologiche).

Assicurazione in caso di morte



Costituisce una polizza particolarmente consigliata a chi svolge un lavoro rischioso e alle famiglie monoreddito, e prevede un risarcimento che permetta agli eredi dell’assicurato o al beneficiario della polizza di poter comunque contare su un’entrata economica di sostegno.

Per aver diritto al risarcimento è necessario che il decesso sia diretta conseguenza dell’infortunio, anche dal punto di vista temporale, stabilito per legge nel termine di 2 anni. Se infatti la morte sopravviene superato tale limite, non ci sarà alcun risarcimento. E se prima del decesso si era liquidata un’invalidità permanente, tale quota sarà scalata dal risarcimento morte.
Esempio: l’assicurato muore entro i due anni e viene stimato un risarcimento di un milione di euro; precedentemente gli era stato liquidato un risarcimento per invalidità permanente di 300 mila euro; l’indennizzo finale sarà perciò pari a 700 mila euro.

La richiesta di risarcimento va inoltrata entro un anno dal decesso, pena prescrizione. Ad essa vanno allegati oltre ai documenti di identità, anche il certificato medico e le cartelle cliniche che dimostrino il legame diretto tra evento fortuito e decesso.
Il risarcimento sarà liquidato al beneficiario della polizza, se indicato, o altrimenti agli eredi dell’assicurato, suddiviso in parti uguali.

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