Assicurazione in caso di morte



Costituisce una polizza particolarmente consigliata a chi svolge un lavoro rischioso e alle famiglie monoreddito, e prevede un risarcimento che permetta agli eredi dell’assicurato o al beneficiario della polizza di poter comunque contare su un’entrata economica di sostegno.

Per aver diritto al risarcimento è necessario che il decesso sia diretta conseguenza dell’infortunio, anche dal punto di vista temporale, stabilito per legge nel termine di 2 anni. Se infatti la morte sopravviene superato tale limite, non ci sarà alcun risarcimento. E se prima del decesso si era liquidata un’invalidità permanente, tale quota sarà scalata dal risarcimento morte.
Esempio: l’assicurato muore entro i due anni e viene stimato un risarcimento di un milione di euro; precedentemente gli era stato liquidato un risarcimento per invalidità permanente di 300 mila euro; l’indennizzo finale sarà perciò pari a 700 mila euro.

La richiesta di risarcimento va inoltrata entro un anno dal decesso, pena prescrizione. Ad essa vanno allegati oltre ai documenti di identità, anche il certificato medico e le cartelle cliniche che dimostrino il legame diretto tra evento fortuito e decesso.
Il risarcimento sarà liquidato al beneficiario della polizza, se indicato, o altrimenti agli eredi dell’assicurato, suddiviso in parti uguali.

Indennizzo per inabilità temporanea



È il caso in cui il soggetto assicurato non riesce a svolgere la propria attività lavorativa per un certo periodo di tempo.
In questo caso le polizze infortuni o malattie, provvedono ad una diaria giornaliera che ha lo scopo di risarcire l’assicurato per il mancato guadagno dovuto all’astensione forzata da lavoro. Quasi sempre poi, si prevede una franchigia corrispondente al numero di giorni non rimborsato dalla polizza: ad esempio nel caso di una franchigia di inabilità temporanea a 30 giorni, l’indennizzo scatterà a partire dal trentunesimo giorno in poi.

Talune polizze prevedono poi un massimale corrispondente al limite massimo di giorni entro cui erogare la diaria di inabilità temporanea: se ad esempio si prevede un massimale di 365 giorni e la guarigione non avviene entro un anno, superata tale data non si ha più diritto al rimborso.
Una volta avvenuta la guarigione è sempre consigliabile sottoporsi ad una visita medica per escludere condizioni che possano evolvere in invalidità permanente.

La copertura assicurativa di inabilità temporanea è soprattutto rivolta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che per natura della propria attività non hanno diritto a giorni di malattia retribuiti come di fatto avviene in altre categorie lavorative.

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