Assicurazione per la malattia
Attraverso queste polizze, all’assicurato viene data la possibilità di ottenere un risarcimento per tutte le spese sostenute per ricoveri presso ospedali o case di cura pubbliche e private in seguito a malattia, infortunio, operazioni chirurgiche e prestazioni ambulatoriali.
Il rimborso è attribuito all’assicurato solo se il questionario che viene compilato nel momento in cui si conclude il contratto assicurativo riporta delle notizie veritiere sullo stato di salute. Delle dichiarazioni false o imprecise possono pregiudicare il diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla polizza, poiché la compagnia assicuratrice avrebbe potuto decidere di non assicurare una persona con patologie già presenti.
La condizione indispensabile, quindi, per ottenere il rimborso è che le prestazioni sanitarie contemplate dalla polizza siano conseguenti ad una malattia o a un infortunio. Questo permettere di escludere dai servizi sanitari risarcibili, quelli ricevuti in occasione di controlli di routine (check-up), a causa della mancanza di un elemento indispensabile che spinge le persone ad assicurarsi contro tali rischi, cioè l’imprevedibilità dell’evento malattia.
Al contrario, la maggior parte delle compagnie assicuratrici ammette la possibilità di ottenere un reintegro delle spese sostenute per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, in alcuni casi anche se la malattia non ha imposto all’assicurato il ricovero ospedaliero.
Le coperture per il rischio malattia garantiscono differenti modelli di risarcimento a seconda dell’entità e degli effetti della malattia. Nel caso in cui venga accertata un’invalidità permanente, la percentuale di invalidità che solitamente viene riconosciuta meritevole di indennizzo dalle compagnie assicuratrici deve essere superiore al 26%, così come indicato dalle tabelle del Ministero della Salute. Questa polizza si addice a liberi professionisti e lavoratori autonomi, che rappresentano una categoria di lavoratori sprovvisti di strumenti di tutela del proprio reddito durante i periodi di malattia.
Per l’inabilità temporanea, invece, si ha diritto ad una indennità giornaliera, la diaria, per il tempo necessario alla degenza o alla convalescenza all’interno delle strutture sanitarie, pertanto rimangono normalmente esclusi gli eventuali giorni di degenza successivi al ricovero e trascorsi presso la propria abitazione.
In altri casi le coperture possono essere limitate al rimborso delle sole spese necessarie per il ricovero oppure di quelle sostenute per far fronte a particolari interventi chirurgici dovuti a specifiche patologie (ad esempio oncologiche).
