Indennizzo per inabilità temporanea



È il caso in cui il soggetto assicurato non riesce a svolgere la propria attività lavorativa per un certo periodo di tempo.
In questo caso le polizze infortuni o malattie, provvedono ad una diaria giornaliera che ha lo scopo di risarcire l’assicurato per il mancato guadagno dovuto all’astensione forzata da lavoro. Quasi sempre poi, si prevede una franchigia corrispondente al numero di giorni non rimborsato dalla polizza: ad esempio nel caso di una franchigia di inabilità temporanea a 30 giorni, l’indennizzo scatterà a partire dal trentunesimo giorno in poi.

Talune polizze prevedono poi un massimale corrispondente al limite massimo di giorni entro cui erogare la diaria di inabilità temporanea: se ad esempio si prevede un massimale di 365 giorni e la guarigione non avviene entro un anno, superata tale data non si ha più diritto al rimborso.
Una volta avvenuta la guarigione è sempre consigliabile sottoporsi ad una visita medica per escludere condizioni che possano evolvere in invalidità permanente.

La copertura assicurativa di inabilità temporanea è soprattutto rivolta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che per natura della propria attività non hanno diritto a giorni di malattia retribuiti come di fatto avviene in altre categorie lavorative.

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