Assicurazione contro gli infortuni



Dal punto di vista assicurativo sono considerati infortuni tutti quegli eventi imprevisti e non controllabili, che non dipendono dall’assicurato, e che hanno carattere violento in grado di provocare lesioni visibili e valutabili. In tale casistica rientrano ad esempio:

  • annegamenti
  • assideramenti
  • lesioni muscolari
  • asfissia da gas o vapori
  • colpi di sole o di calore
  • infezioni non legate a malattie
  • avvelenamenti da morsi o punture di animali
  • ernie addominali.

Inserendo clausole specifiche si possono avere estensioni di copertura anche per tutelarsi da danni causati da mezzi pubblici, tumulti e rivolte popolari, pratiche sportive e calamità naturali.
È inoltre possibile inserire la clausola che impedisca alla compagnia assicuratrice l’azione di rivalsa nel caso di infortunio causato con colpa dell’assicurato, che di fatto non è risarcito dalla polizza base.

Le compagnie assicuratrici suddividono gli infortuni in 3 categorie:

  1. inabilità permanente, quando i danni causati dall’infortunio persisteranno per tutta la vita futura dell’assicurato, condizionandone la vita lavorativa; il danno viene calcolato in percentuale in base al tipo di menomazione fisica o sensoriale corrispondente. I valori di riferimento sono riportati in apposite tabelle preparate e aggiornate dall’Inail e dall’Ania. In caso di invalidità non risultanti in tabella, la compagnia assicuratrice può predisporre perizia medica;
  2. inabilità temporanea, che consiste nell’astensione temporanea da lavoro, e prevede un risarcimento giornaliero in base al numero di giorni lavorativi persi a causa della malattia; questa polizza è consigliata soprattutto ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi, che per contratto non hanno diritto a giorni di malattia retribuiti;
  3. decesso, che prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario della polizza o, qualora quest’ultimo non sia specificato, per gli eredi dell’assicurato.

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