Assicurazione per i veicoli industriali
Con una polizza per veicoli industriali è possibile stipulare una copertura assicurativa contro i rischi che riguardano i veicoli non ricompresi tra auto, moto e natanti. Si tratta perlopiù di mezzi di trasporto utilizzati da aziende o da commercianti per lo svolgimento delle attività di impresa.
Per veicoli commerciali si intendono quindi i camion, gli autocarri, gli autobus, le macchine operatrici ed agricole, i rimorchi.
La tipologia di responsabilità civile garantita da queste polizze può essere con il sistema del bonus-malus oppure a tariffa fissa. Per legge, è inoltre richiesto che le assicurazioni veicoli industriali non debbano soltanto tenere indenne l’assicurato da ogni possibile danno che questi può causare durante la circolazione, me devono anche risarcire per quelli che potrebbe eventualmente provocare l’istruttore di guida, quelli che derivano dalle operazioni di carico e scarico merce, e i danni che si possono verificare durante le procedure di soccorso a persone infortunate.
Contrariamente a quanto avviene per la RC Auto, per queste assicurazioni non è previsto che le persone trasportate siano risarcite in qualità di “terzi”, tranne nel caso in cui si tratti di ulteriori persone individuate come guidatori oppure indicate come addette a caricare e scaricare la merce presente nel veicolo. Per questa ragione, le polizze contrattuali giocano sempre un ruolo importante nella determinazione della copertura dei rischi, dando la possibilità alla compagnia assicuratrice di trovare una serie di soluzioni che possono soddisfare le esigenze professionali degli assicurati, compresa l’inclusione in polizza delle garanzie accessorie più diffuse, come la furto e incendio, la garanzia eventi naturali, quella contro gli atti vandalici e la kasko.
Una garanzia aggiuntiva deve essere prestata quando, per esigenze lavorative, con un veicolo si devono trasportare delle merci “per conto terzi”, cioè quando si eseguono dei trasporti per conto di altre persone. La legge impone che il trasportatore stipuli un polizza assicurativa aggiuntiva per il carico che viene trasportato, i cui massimali sono di solito stabiliti su base percentuale.
Queste polizze sulle merci trasportate possono essere di due tipi.
La prima è detta Responsabilità Civile Vettoriale, ed indica che l’assicurazione risarcisce solo per i danni subiti dalle merci in seguito ad una responsabilità principale del conducente. Essa non contempla il furto e l’incendio della merce, per cui la polizza vettoriale non potrà essere stipulata per oggetti preziosi, denaro e autoveicoli. Per questa tipologia di merce è invece prevista l’altro tipo di responsabilità civile, denominata “avente conto dell’interesse” che copre tutti i danni che interessano le merci anche quando la responsabilità non è imputabile direttamente al conducente, come nei casi di furto o incendio.
