Assicurare il condominio, l’appartamento: la polizza globale fabbricati






Con una polizza globale fabbricati i condomini o l’amministratore di un condominio si tutela contro gli eventuali danni che possono essere causati all’interno del condominio oppure alle abitazioni vicine o alle persone. Solitamente, per quanto riguarda i complessi condominiali, la decisione di sottoscrivere una polizza di questo tipo appartiene all’amministratore del condominio, il quale può prendere questa iniziativa anche senza il parere dell’assemblea condominiale, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 2757 del 15 ottobre 1963 della Corte di Cassazione. La motivazione riguarda il fatto che l’amministratore stipula una polizza globale fabbricati perché è interessato a conservare l’integrità del fabbricato e a tutelare tutti i condomini da possibili eventi dannosi.

Attraverso questa particolare copertura assicurativa i proprietari delle abitazioni non rischiano di dover pagare ingenti cifre, in caso di danni procurati agli immobili appartenenti allo stesso condominio, agli immobili confinanti o a seguito delle lesioni causate a terze persone.

La garanzia che caratterizza questa tipologia di polizza è l’evento rottura accidentale, in quanto solitamente le società di assicurazione non ammettono il risarcimento per i danni dovuti a colpa dell’assicurato.

Alcuni contratti prevedono invece l’inserimento della clausola “ricerca guasti”, che prevede la copertura di tutte le spese necessarie per scoprire l’origine di un danno alla struttura o a parti accessorie del condominio, ma con la limitazione che si può ottenere la reintegrazione di queste spese solo se si tratta di responsabilità civile, quindi laddove si tratta di danni che il fabbricato ha provocato a terzi. Quindi, anche se nel contratto c’è la clausola “ricerca guasti” ma il danno avviene dentro lo stabile assicurato, i condomini non potranno ottenere nessun tipo di indennizzo per le spese effettuate per la ricerca: è necessario che il danno produca i suoi effetti anche ad altri fabbricati o ad altre persone esterne.

Nel momento in cui si verifica un sinistro, l’obbligo-dovere di denuncia spetta sempre all’amministratore, il quale deve rivolgersi alla compagnia entro i 3 giorni successivi alla data di accadimento. Questo comporta che quando si verifica un evento dannoso all’interno di un condominio, i singoli inquilini devono avvisare dell’accaduto l’amministratore nel più breve tempo possibile, poiché anch’egli deve rispettare dei tempi prestabiliti per la presentazione della denuncia.

Prima del risarcimento del danno il danneggiato firma la quietanza, cioè un documento con il quale intende accettare la somma che gli verrà corrisposta dalla compagnia. Firmando la quietanza si rinuncia anche a qualsiasi ulteriore altra futura pretesa di risarcimento.


Coperture assicurative specifiche per veicoli industriali






Le aziende ed i possessori di veicoli destinati ad essere utilizzati per scopi industriali devono stipulare delle polizze assicurative contro i sinistri causati da questi mezzi.
I veicoli industriali sono pertanto tutti quelli che differiscono da auto, moto e natanti, poiché appartengono alla categoria dei mezzi che circolano su strada solo per finalità industriali o commerciali, nello specifico i camion, gli autobus, le macchine operatrici, i trattori, gli autocarri, e i furgoni utilizzati dalle aziende.

Il principio che regola l’assicurazione per veicoli industriali è identico a quello che obbliga i possessori di auto e moto a stipulare una Rc Auto, infatti anche i veicoli industriali devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile per la circolazione. Inoltre, devono essere dotati di apposite coperture per gli eventuali danni causati durante l’esecuzione di particolari manovre o procedure lavorative, come ad esempio nel caso del carico e scarico della merce, o nelle ipotesi di addestramento alla guida del personale aziendale.

A differenza della normale Rc Auto, queste coperture assicurative non tutelano direttamente le persone terze che si trovano a bordo del veicolo, per cui mancano le garanzie che consentono di risarcire i danni causati a queste persone, salvo che si tratti di lavoratori che si alternano alla guida del mezzo, oppure di lavoratori addetti al carico e scarico della merce trasportata.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative prevedono l’inserimento di apposite clausole che garantiscono in ogni circostanza la possibilità di risarcire gli eventuali terzi trasportati.
Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la coperture facoltative, cioè quelle che possono essere aggiunte alla Rc Auto pagando un sovrappremio (furto e incendio, kasko, eventi atmosferici, ecc.).

Frequentemente i veicoli industriali vengono impiegati per il trasporto di merci per conto di altre aziende o persone (trasporto conto terzi), per cui è necessario che questi mezzi aziendali siano forniti di assicurazioni per il carico trasportato. Tali polizze contengono dei massimali variabili che vengono stabiliti in percentuale e che si basano sulla responsabilità civile vettoriale oppure su quella avente conto dell’interesse.
La prima si riferisce alla merce che subisce dei danni in seguito a colpa del conducente, e non può essere stipulata quando i beni trasportati sono considerati preziosi o di elevato valore, incluso il trasporto di automobili e animali. Per queste categorie di beni esistono infatti le polizze denominate “avente conto dell’interesse”, con le quali assicurare le merci anche se il danno non dipende direttamente dal comportamento del conducente, ma deriva da cause esterne come il furto, l’incendio e la rapina.


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